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Trasmittanza termica Skyline 78, immagine di copertina

trasmittanza termica skyline system 78

obblighi nazionali territoriali e opportunità economiche

Per dare risposta alle domande sui valori limite da rispettare nelle varie zone d’Italia, vi proponiamo la presente comunicazione, cercando di fornire le informazioni in modo quanto più chiaro e pratico possibile.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di 1° livello (dove si interviene su più del 50% della superficie dell’involucro disperdente) i valori di isolamento termico dei serramenti devono essere richiesti dal progettista: non sono quindi definiti dei valori minimi di serramento da rispettare. Per la sostituzione di infissi e la riqualificazione energetica, i valori da prendere in considerazione a livello nazionale sono i seguenti:

Riferimento Nazionale – requisiti minimi – zona climatica

U (W/m2K)

A e B = 3,2

C = 2,4

D = 2,1

E = 1,9

F = 1,7

Alcune regioni sono tuttavia intervenute modificando questi limiti e anticipando quelli che saranno previsti a livello nazionale a partire dal 2021 (vedi sotto). Se l’intervento vuole però usufruire dello sgravio fiscale del 65% i valori di trasmittanza da rispettare sono uguali a quelli in vigore nel 2016:

Riferimento Nazionale – sgravio 65% – zona climatica

U (W/m2K)

A = 3,7

B = 2,4

C = 2,1

D = 2

E = 1,8

F = 1,6

Per gli interventi di sostituzione di infissi eseguiti in Lombardia, i limiti di trasmittanza da rispettare dal 1° gennaio 2017 sono: 1.4 W/m2K in zona E e 1.0 W/m2K in zona F; questi valori sono sempre obbligatori, sia che il cliente voglia o meno usufruire di uno sgravio fiscale.

Riferimento Lombardia (con o senza sgravio fiscale) – zona climatica

U (W/m2K)

E = 1,4

F = 1,0

A partire dal 1° aprile 2017 la provincia di Trento adotterà i nuovi limiti per le sostituzioni di infissi: 1.4 W/m2K in zona E e 1.0 W/m2K in zona F.

Riferimento Trento (con o senza sgravio fiscale) – zona climatica

U (W/m2K)

E = 1,4

F = 1

Infine, anche la regione Emilia Romagna si è adoperata per anticipare alcuni parametri energetici: il valore dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per nuove costruzioni o ristrutturazioni di primo livello è stato anticipato al 2017 per edifici pubblici ed al 2019 per edifici residenziali; non vengono quindi modificati direttamente i valori di trasmittanza termica richiesti, ma sarà il progettista che presumibilmente richiederà serramenti più performanti.

criteri ambientali minimi per gli edifici pubblici

Con il decreto 11 gennaio 2017, pubblicato in GU 23 del 28/01/2017, sono state rese note nuove indicazioni in merito ai criteri ambientali minimi per edifici pubblici. Si specifica che, su tutto il territorio nazionale, i progetti di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro edilizio devono rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nel decreto “Requisiti Minimi” relativamente all’anno 2021; per nuove costruzioni o assimilabili, il valore termico dei serramenti deve essere richiesto dal progettista. Pertanto, per lavori di riqualificazione su edifici pubblici, i parametri di trasmittanza termica da rispettare sono:

Sostituzione serramenti per Edifici Pubblici – zona climatica

U (W/m2 K)

A e B = 3,00

C = 2,00

D = 1,80

E = 1,40

F = 1,00

Trasmittanza termica Skyline 78, immagine principale